L’applicabilità prevista dal 1° luglio 2020 del Regolamento europeo che stabilisce le disposizioni dettagliate per l’esercizio degli APR è stata posticipata al 31 dicembre 2020. La Commissione Europea ha preso questa decisione considerando che le misure introdotte per contenere la pandemia Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione.
Le future norme europee (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947) prevedono l’istituzione di 3 categorie per le operazioni con aeromobili senza equipaggio, in ognuna delle quali sono previste specifiche disposizioni per potervi operare:
- categoria “aperta” (open): in cui le operazioni non sono soggette ad autorizzazione operativa preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte dell’operatore.
- categoria “specifica” (specific): in cui le operazioni necessitano di un’autorizzazione dell’autorità competente.
- categoria “certificata” (certified): in cui le operazioni necessitano della certificazione dell’aeromobile, della certificazione dell’operatore e, se del caso, della licenza del pilota. In tale categoria rientrano ad esempio il trasporto di persone o di merci pericolose con UAS.
In particolare, il recente Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 proroga:
- al 31 dicembre 2020 l’applicabilità di tutte le disposizioni previste nelle categorie “aperta”, “specifica” e “certificata”.
- al 1° luglio 2022 il termine di immissione in mercato per alcuni droni che potranno continuare ad essere utilizzati in sottocategoria A1 o A3 nonostante la non conformità alle normative sui requisiti di progettazione e fabbricazione;
- al 1° luglio 2021 la validità e il termine di conversione delle attuali licenze;
- fino al 30 giugno 2023 le disposizioni transitorie per i droni non conformi;
- al 1° gennaio 2022 il termine entro il quale gli Stati membri devono fornire le zone geografiche UAS in formato digitale.
I requisiti di progettazione e di fabbricazione dei mezzi a pilotaggio remoto sono stati introdotti con Regolamento delegato (UE) 2019/945. I mezzi sono suddivisi in 5 classi da C0 a C4 in base alla massa, alle specifiche tecniche, alle funzionalità automatiche e alle prestazioni del velivolo. Sui droni in vendita dovrà essere apposta la marcatura “CE”, l’indicazione del livello di potenza sonora e, se rientra nei casi previsti, l’etichetta della classe a cui appartengono.
Per ulteriori sulla nuova normativa è possibile consultare l’articolo relativo alla pubblicazione dei Reg. 2019/945 e 2019/947 [leggi articolo].