Nuova normativa europea sui droni dal 2020: pubblicati i regolamenti

In Gazzetta ufficiale L 152 dell’Unione europea è stata pubblicata la nuova normativa europea sugli aeromobili senza equipaggio comunemente detti droni: il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 stabilisce le disposizioni dettagliate per l’esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio mentre il Regolamento delegato (UE) 2019/945 detta i requisiti di progettazione e di fabbricazione. I regolamenti saranno applicabili in tutta l’Unione europea creando una normativa uniforme in tutti gli Stati membri. Come da normativa, con l’acronimo UAS (unmanned aircraft system) si intenderà un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto.

Requisiti

La normativa sui requisiti entrerà in vigore il 1° luglio 2019 assieme alla circolare ENAC ATM-09 che regola i criteri di utilizzo degli spazi aerei [leggi articolo]. In base alle nuove disposizioni gli UAS verranno suddivisi in 5 classi da C0 a C4 in base alla massa, alle specifiche tecniche, alle funzionalità automatiche e alle prestazioni del velivolo. Ad esempio in classe C0 rientrano gli aeromobili giocattolo e quelli con massa massima al decollo minore di 250 g, velocità massima minore di 19 m/s e con limitatore di altezza impostato a 120 m. In classe C1 rientrano quelli con: massa minore di 900 g, strumenti di ripristino delle connessione datalink o sistemi di terminazione volo, sistema di geo-consapevolezza con limitazioni in aree proibite, luci e trasmettitore di informazioni del drone (numero di registrazione del velivolo, posizione e direzione dell’aeromobile e coordinate del pilota o del punto di decollo). Con requisiti più stringenti si arriva alla classe C2 con massa minore di 4 kg, C3 con massa minore di 25 kg e lunghezza caratteristica massima minore di 3 m e C4 con massa minore di 25 kg.

Si ricorda che ai sensi delle Regole dell’Aria per “aeromobile giocattolo” si intende un aeromobile senza pilota, progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore a 14 anni.

Sui droni in vendita dovrà essere apposta la marcatura “CE”, l’indicazione del livello di potenza sonora e, se rientra nei casi previsti, l’etichetta della classe a cui appartengono attraverso l’utilizzo dei seguenti simboli.


Operazioni

La normativa sulle operazioni si applicherà dal 1° luglio 2020. Le operazioni con aeromobili senza equipaggio saranno suddivise in 3 categorie:

  • categoria “aperta” (open): categoria nella quale, considerando i rischi, le operazioni non sono soggette ad autorizzazione operativa preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte dell’operatore prima che l’operazione abbia luogo. La sicurezza è garantita attraverso limitazioni operative, tramite la conformità agli standard industriali, i requisiti che devono avere alcune funzionalità e un insieme minimo di norme operative.
  • categoria “specifica” (specific): categoria nella quale, considerando i rischi, le operazioni necessitano di un’autorizzazione dell’autorità competente prendendo in considerazione le misure di mitigazione dei rischi e redigendo un risk assessment. Per tale categoria verranno creati degli scenari standard nei quali delle dichiarazioni degli operatori saranno sufficienti se si possiede già il Light UAS Operator Certificate (LUC);
  • categoria “certificata” (certified): categoria nella quale, considerando i rischi, le operazioni necessitano della certificazione dell’aeromobile, della certificazione dell’operatore e, se del caso, della licenza del pilota remoto con un iter analogo a quanto avviene per la certificazione degli aeromobili con equipaggio. In tale categoria rientrano ad esempio il trasporto di persone o di merci pericolose con UAS.

Non saranno più previste differenze in base alla natura delle operazioni (ludiche o professionali), come nel caso dell’attuale regolamento ENAC. Un’importante novità riguarda anche le immatricolazioni. Gli operatori saranno tenuti ad immatricolarsi e ad esporre la matricola quando:

  • operano in categoria “specifica” e “certificata” con aeromobili di qualsiasi massa; oppure,
  • operano in categoria “aperta” con aeromobile di massa pari o superiore a 250 g (oppure energia superiore a 80 J in caso di impatto) o con aeromobile dotato di sensori in grado di rilevare dati personali (registrazioni etc).

Inoltre, dalle classe C1 in poi, se non vincolati, gli aeromobili dovranno avere a bordo un dispositivo che invia in tempo reale via radio e in modalità accessibile a tutti i dati relativi al volo e all’immatricolazione.

Le operazioni UAS rientrano nella categoria “aperta” solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • l’UAS appartiene a una delle classi C0/C4;
  • l’aeromobile senza equipaggio ha una massa massima al decollo inferiore a 25 kg;
  • il pilota remoto garantisce che l’aeromobile senza equipaggio sia mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e che non sorvoli assembramenti di persone;
  • il pilota remoto mantiene l’aeromobile senza equipaggio in VLOS in qualsiasi momento, tranne in caso di volo in modalità follow me nella quale la massima distanza dall’aeromobile deve essere di 50 m;
  • durante il volo l’aeromobile senza equipaggio è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre, salvo in caso di sorvolo di un ostacolo;
  • durante il volo l’aeromobile senza equipaggio non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale.

Le operazioni nella categoria “aperta” sono ulteriormente suddivise in tre sottocategorie con le seguenti limitazioni:

  • sottocategoria A1: ci si opera se l’aeromobile ha massa minore di 250 g o rientra nelle classi C0 o C1. Con massa minore di 250 g o classe C0 il tempo di sorvolo di persone non coinvolte nelle operazioni deve essere ridotto al minimo, mentre in classe C1 non sono consentiti sorvoli di persone non coinvolte. In tutti i casi permane il divieto di sorvolare assembramenti di persone. Per poter operare con aeromobili di classe C1 è necessario seguire un corso di formazione online, mentre non sono previsti corsi per la classe C0.
  • sottocategoria A2: ci si opera se l’aeromobile è di classe C2. In questa sottocategoria è possibile operare dopo aver effettuato un corso teorico e un addestramento pratico autonomo. È sempre necessario mantenere una distanza di almeno 30 metri da persone non coinvolte (oppure 5 metri se si opera in bassa velocità);
  • sottocategoria A3: ci si opera se l’aeromobile ha massa minore di 25 kg e rientra nelle classi C2, C3 o C4. In questa sottocategoria è possibile operare dopo aver effettuato il corso teorico ed è necessario mantenere una distanza di almeno 150 m da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative volando un’area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere a rischio nessuna persona non coinvolta.

Per assembramenti di persone si intendono raduni di persone in cui è impossibile disperdersi a causa dell’elevata densità dei presenti. Si ricorda inoltre che per tutte le categorie rimangono validi i divieti di sorvolo in zone proibite, regolamentate, pericolose e nelle vicinanze di aeroporti ed avio/elisuperfici come previsto dalla circolare ENAC ATM-09 [leggi articolo].

Costituiscono un’eccezione al rispetto di tale normativa europea le attività di aeromodellismo nell’ambito di club e associazioni che possono godere di autorizzazioni specifiche rilasciate dall’Autorità in ambito nazionale. Il regolatore europeo ha tenuto conto del buon livello di sicurezza dimostrato dalle prassi consolidate tale da consentire la prosecuzione delle operazioni così come avvengono attualmente.

Norme transitorie

Nella categoria “aperta” l’uso di UAS che non sono classificati dal produttore attraverso i codici C0/C4 (ad esempio nel caso di commercializzazione prima nella nuova normativa) possono essere usati per un periodo transitorio fino al 1° luglio 2022 secondo le seguenti condizioni:

  • aeromobili con peso minore di 500 g posso essere utilizzati nel rispetto delle limitazioni della sottocategoria A1 con un livello di competenza che deciderà l’Autorità competente;
  • aeromobili con peso minore di 2 kg posso essere utilizzati mantenendo una distanza minima di 50 metri dalle persone dopo aver seguito un apposito corso teorico e pratico;
  • aeromobili con peso superiore a 2 kg e inferiore a 25kg possono essere utilizzati a 150 m da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative dopo aver superato un apposito corso.

La normativa prevede che entro il 1° luglio 2021 ogni Stato definisca le zone geografiche UAS a fini di geo-consapevolezza in un formato digitale unico e comune. La società D-flight sta sperimentando un questi giorni la nuova mappa che identifica i divieti di sorvolo in tutta Italia [vedi web app].

I prossimi step:

  • Prima del 1 luglio 2020 è attesa una revisione del Regolamento ENAC sui mezzi a pilotaggio remoto introducendo degli adeguamenti transitori fino alla normativa europea.
  • Nell’ottobre del 2019 EASA prevede di rilasciare Guidance Material (GM), Acceptable Means of Compliance (AMC) e i primi modelli di risk assessment.
  • Nell’ottobre del 2019 EASA prevede inoltre di proporre un emendamento al Reg. 2019/947 per introdurre in appendice 1 i seguenti scenari standard a basso rischio per la categoria “specifica”:
    • VLOS urbano (VLOS in zone popolate sotto 120 m di atezza usando UAS avente fino a 3 m di dimensione caratteristica);
    • BVLOS rurale (uso di visori sotto 120 m di altezza con UAS avente fino a 3 m di dimensione caratteristica).