Il 27 aprile 2022 il Direttore Generale di ENAC, con Disposizione GENDISP-DG-0000023-P, ha modificato la Circolare ATM-09 consentendo il volo dei mezzi a pilotaggio remoto anche nelle aree geografiche “rosse” nell’intorno di un ostacolo esistente.
La Circolare ATM-09 è la normativa di riferimento per l’implementazione delle così dette “aree geografiche” previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 947/2019 relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio (droni). La Circolare prevede l’istituzione di 3 aree a protezione delle piste di volo degli aeroporti e delle avio/elisuperfici autorizzate. Le aree sono disponibili sulla mappa d-flight e la loro estensione orizzontale dipende dalla tipologia di aeroporto. Ogni area consente le operazioni con droni al di sotto di una prestabilita altezza:
- Area rossa: operazioni non consentite.
- Area arancione: operazioni consentite fino ad un massimo di 25 m di altezza;
- Area gialla: operazioni consentite fino ad un massimo di 45 m di altezza.
Qualora nelle aree arancioni e gialle fossero presenti degli ostacoli, la Circolare ATM-09 prevedeva già l’aumento della massima quota fino a 5 metri sopra l’ostacolo entro 50 metri dall’ostacolo stesso. Non erano previste eccezioni nell’area rossa: nell’area rossa era obbligatorio il nulla osta della competente Direzione Aeroportuale (ENAC) con emissione di NOTAM per la riserva di spazio aereo.
Con la modifica introdotta dalla Disposizione del Direttore Generale è ora possibile svolgere operazioni di volo anche in area rossa nell’intorno di un ostacolo esclusivamente se l’area rossa non è istituita a protezione di aeroporti militari e se si svolgono operazioni:
- al di fuori di un’area buffer orizzontale di 500 metri dal sedime aeroportuale;
- entro 10 metri dall’ostacolo;
- fino ad un massimo di 3 metri sopra l’ostacolo.
Tali operazioni rimangono in categoria specifica (possono quindi essere condotte in accordo a uno scenario standard oppure a fronte di una autorizzazione operativa rilasciata da ENAC). Permane l’obbligo a carico dell’operatore di ottenere il preventivo permesso del proprietario/responsabile dell’ostacolo in oggetto.