Dal 31 dicembre in vigore le nuove norme europee per i droni

Entrerà in vigore il 31 dicembre 2020 il Regolamento europeo che stabilisce le disposizioni dettagliate per l’esercizio dei mezzi a pilotaggio remoto in tutta l’Unione Europea: il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019 della Commissione del 24 maggio 2019. L’entrata in vigore era inizialmente prevista dal 1° luglio 2020 ma è stata posticipata causa Covid. Le regolamentazioni nazionali di ENAC decadranno quindi il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle operazioni effettuate per esigenze dello Stato (militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio etc.).

Le operazioni con aeromobili senza equipaggio saranno suddivise in 3 categorie:

  • categoria “aperta” (open): in cui le operazioni non sono soggette ad autorizzazione operativa preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte dell’operatore prima che l’operazione abbia luogo.
  • categoria “specifica” (specific): le operazioni necessitano di un’autorizzazione dell’autorità competente prendendo in considerazione le misure di mitigazione dei rischi e redigendo un risk assessment.
  • categoria “certificata” (certified): le operazioni necessitano della certificazione dell’aeromobile, della certificazione dell’operatore e, se del caso, della licenza del pilota remoto con un iter analogo a quanto avviene per la certificazione degli aeromobili con equipaggio.

Si ricorda invece che le 5 classi definite da C0 a C4 categorizzano i mezzi in base alla massa, alle specifiche tecniche, alle funzionalità automatiche e alle prestazioni del velivolo.

Secondo quanto riporta ENAC per svolgere le operazioni in categoria aperta è necessario in ogni caso registrarsi nel portale d-flight.

La categoria aperta è suddivisa in ulteriori sottocategorie sulla base della classe del drone (C0-C4) che il produttore dovrà apporre sul prodotto:

  • sottocategoria A1: ci si opera se l’aeromobile ha massa minore di 250 g o rientra nelle classi C0 o C1. Con massa minore di 250 g o classe C0 il tempo di sorvolo di persone non coinvolte nelle operazioni deve essere ridotto al minimo, mentre in classe C1 non sono consentiti sorvoli di persone non coinvolte. In tutti i casi permane il divieto di sorvolare assembramenti di persone.
  • sottocategoria A2: ci si opera se l’aeromobile è di classe C2. È sempre necessario mantenere una distanza di almeno 30 metri da persone non coinvolte (oppure 5 metri se si opera in bassa velocità);
  • sottocategoria A3: ci si opera se l’aeromobile ha massa minore di 25 kg e rientra nelle classi C2C3 C4. È necessario mantenere una distanza di almeno 150 m da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative volando un’area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere a rischio nessuna persona non coinvolta.

I droni che non presentano la marcatura CE da C0 a C4 possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2023 esclusivamente nella cosiddetta “categoria aperta limitata (Limited Open Category)” che presenta le seguenti ulteriori limitazioni:

  • in sottocategoria A1 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 500 g  
  • in sottocategoria A2 possono essere operati UAS con massa massima al decollo inferiore a 2 kg mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 m dalle persone
  • in sottocategoria A3 possono essere operati UAS con massa massima e inferiore a 25 kg
  • le competenze dei piloti sono stabilite dall’ENAC nel regolamento UAS-IT

Tutte le altre operazioni non ricomprese nella categoria aperta limitata effettuate con droni che non presentano la marcatura CE sono da considerarsi rientranti nella Categoria Specifica.

Per assembramenti di persone si intendono raduni di persone in cui è impossibile disperdersi a causa dell’elevata densità dei presenti. Si ricorda inoltre che per tutte le categorie rimangono validi i divieti di sorvolo in zone proibite, regolamentate, pericolose e nelle vicinanze di aeroporti ed avio/elisuperfici come previsto dalla circolare ENAC ATM-09 [leggi articolo].

Per semplificare il passaggio alle nuove normativa, l’European Union Aviation Safety Agency ha rilasciato le Easy Access Rules e 7 Information Notices suddivide per classi:

  • Classe 0 con telecamera: link.
  • Classe 0 senza telecamera: link.
  • Classe 1: link.
  • Classe 2 con modalità a bassa velocità: link.
  • Classe 2 senza modalità a bassa velocità: link.
  • Classe 3: link.
  • Classe 4: link.