

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha pubblicato la Circolare ENAC ATM-09 relativa i criteri di utilizzo dello spazio aereo per gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR). La Circolare entrerà in vigore dal 1 luglio 2019 introducendo numerose novità nel settore dei droni. Tra le principali novità troviamo la possibilità di far volare i mezzi a pilotaggio remoto anche dentro l’ATZ, ma nel rispetto di specifiche limitazioni di quota basate sulla creazione di specifiche aree rettangolari a protezione delle piste di volo degli aeroporti e delle avio/elisuperfici autorizzate. Ricordiamo invece che attualmente le avio/elisuperfici non sono protette e che le attività APR all’interno delle ATZ possono essere svolte solo dopo specifica autorizzazione di ENAC. A completamento della Circolare ATM-09, entro il prossimo anno dovrebbe essere rilasciato un aggiornamento del Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” iniziando la fase di adeguamento alla normativa europea che entrerà in vigore a luglio 2020 [leggi le novità dei regolamenti europei].
Con Provvedimento del Direttore Generale DG-0000025-P del 01/07/2019 i commi 2, 4, 5 e 6, dell’articolo 24 del Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” sono stati sospesi per coerenza con la Circolare ENAC ATM-09
La Circolare si applica a tutti gli aeromobili a pilotaggio remoto di competenza ENAC. Ovvero non si applica agli APR di Stato, APR che svolgono attività in spazio chiuso (a meno di quanto previsto dal regolamento ENAC), APR costituiti da palloni utilizzati per osservazioni scientifiche, aeromodelli e aeromobili giocattolo. Si ricorda che la definizione di “aeromobile giocattolo” è: aeromobile senza pilota progettato o destinato ad essere usato ai fini di gioco da parte di bambini di età inferiore a 14 anni.
Le operazioni VLOS/EVLOS per mezzi con massa minore di 25 kg potranno essere effettuate senza riserva di spazio aereo se:
- condotte fuori dagli spazi aerei controllati e non nelle vicinanze degli aeroporti (inclusi eliporti e avio-eli-idrosuperfici autorizzate) fino ad una altezza massima di 120 m;
- condotte nelle vicinanze degli aeroporti (inclusi eliporti e avio-eli-idrosuperfici autorizzate) e all’interno di ATZ e CTR fino ad una altezza di:
- 25 m in area ‘arancione‘;
- 45 m in area ‘gialla‘;
- 60 m dentro la restante parte di ATZ/CTR oltre l’area ‘gialla’.
Le grandezze di tali aree sono indicate a seguire e dipendono dal tipo di aeroporto considerato. In ogni caso le altezze massime possono essere aumentate fino all’altezza del più alto ostacolo entro un raggio di 50 m. Le operazioni nelle vicinanze degli aeroporti sono però consentite solo se i mezzi con massa maggiore di 4 kg sono equipaggiati con limitatore di quota e programma di recupero in caso di perdita di controllo.
Si ricorda che le operazioni in aree proibite (P), pericolose (D) e regolamentate (R) pubblicate in AIP Italia rimarranno vietate.
Area rossa
In area rossa non sono consentite operazioni previo nulla osta della competente Direzione Aeroportuale (ENAC) con emissione di NOTAM per la riserva di spazio aereo. L’area rossa è così definita:
- Aeroporti civili con procedure strumentali: fino a 6 km longitudinalmente in entrambe le direzioni pista e fino a 2,5 km lateralmente alla pista;
- Aeroporti civili (incluse avio-idrosuperfici autorizzate) senza procedure strumentali: fino a 3 km longitudinalmente in entrambe le direzioni pista e fino a 1 km lateralmente alla pista;
- Eliporti (incluse eliuperfici autorizzate) senza procedure strumentali: entro un raggio di 1,5 km;
- Aeroporti militari: entro un raggio di 6 km.
Area arancione
In area arancione saranno consentite operazioni fino ad un massimo di 25 m di altezza. L’area arancione è così definita:
- Aeroporti civili con procedure strumentali: da 6 a 10 km longitudinalmente in entrambe le direzioni pista e da 2,5 a 4 km lateralmente alla pista;
- Aeroporti civili (incluse avio-eli-idrosuperfici autorizzate) senza procedure strumentali: da 3 a 6 km longitudinalmente in entrambe le direzioni pista e da 1 a 2,5 km lateralmente alla pista;
- Eliporti (incluse eliuperfici autorizzate) senza procedure strumentali: entro un raggio da 1,5 a 2,5 km;
- Aeroporti militari: entro un raggio da 6 a 10 km.
Area gialla
In area gialla saranno consentite operazioni fino ad un massimo di 45 m di altezza. L’area gialla è così definita:
- Aeroporti civili con procedure strumentali: da 10 a 15 km longitudinalmente in entrambe le direzioni pista e da 4 a 8 km lateralmente alla pista, e comunque entro i limiti del CTR (se presente);
- Aeroporti civili (incluse avio-eli-idrosuperfici autorizzate) senza procedure strumentali: da 6 a 10 km longitudinalmente in entrambe le direzioni pista e da 2,5 a 4 km lateralmente alla pista, e comunque entro i limiti del CTR (se presente);
- Eliporti (incluse eliuperfici autorizzate) senza procedure strumentali: entro un raggio da 2,5 a 3,5 km;
- Aeroporti militari: oltre 10 km di raggio e fino a 15 km longitudinalmente in entrambe le direzioni pista e fino a 8 km lateralmente alla pista.
Tutte le distanze indicate sono da considerare dall’ARP (Aerodrome Reference Point) o dalle coordinate geografiche delle avio/elisuperfici autorizzate [elenco non esaustivo]. Unica eccezione è per la pista 16L/34R di Fiumicino in cui le distanze sono da considerare a partire da ciascuna testata.
Le seguenti operazioni sono invece considerate “specializzate” e dovranno essere quindi condotte all’interno di zone temporaneamente segregate/riservate (TSA/TRA) da istituire via NOTAM:
- operazioni condotte con mezzi di massa minore di 25 kg oltre i 120 m di altezza oppure oltre i limiti imposti in spazi aerei controllati e nelle vicinanze degli aeroporti;
- le operazioni con mezzi di massa maggiore di 25 kg in qualunque spazio aereo;
- le operazioni BVLOS (Beyond Visual Line of Sight);
- le attività di ricerca e sviluppo.
Per svolgere attività specializzate e richiedere l’istituzione della riserva di spazio aereo sarà necessario presentare domanda con il modulo in allegato C della Circolare ATM-09 secondo le seguenti modalità:
- Per le attività di ricerca e sviluppo sarà necessario presentare domanda almeno 35 giorni prima alla Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo di ENAC;
- Per le operazioni specializzate che si svolgono nelle vicinanze degli aeroporti civili e negli spazi aerei di competenza Enav (o altro provider civile) sarà necessario presentare domanda con almeno 35 giorni di anticipo ad Enav (o altro provider interessato) mettendo in copia la Direzione Aeroportuale ENAC;
- Per le operazioni specializzate che si svolgono nelle vicinanze degli aeroporti civili senza fornitore dei servizi ATS sarà necessario presentare domanda alla Direzione Aeroportuale ENAC con almeno 35 giorni di anticipo;
- Per le operazioni specializzate che si svolgono nelle vicinanze degli aeroporti militari e negli spazi aerei di competenza dell’Aeronautica Militare sarà necessario presentare domanda con almeno 60 giorni di anticipo al Comando Operazioni Aeree dell’Aeronautica Militare mettendo in copia il Reparto Servizio Coordinamento e Controllo dell’AM e la Direzione Aeroportuale ENAC.
Durante le attività svolte in riserva di spazio aereo sarà necessario coordinare le operazioni con il relativo ente ATS per l’attivazione/disattivazione della TSA/TRA.
Si ricorda inoltre che tutte le attività dovranno comunque essere svolte in accordo al vigente Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” relativamente agli obblighi previsti per le varie operazioni di volo (licenza, assicurazione, registrazione del drone etc).