Bozza di Regolamento ENAC per aeromobili con decollo e atterraggio verticale (VCA)

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha pubblicato il 15 gennaio 2024 la prima bozza del Regolamento “Requisiti nazionali per aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA) e relative traiettorie e infrastrutture” aprendo il periodo di consultazione. I commenti potranno essere inviati con il relativo modulo entro il 5 febbraio 2024 a mobilita.innovativa@enac.gov.it.

Il recente progresso dell’elettrificazione e automazione ha portato allo sviluppo del concetto di mobilità area innovativa (IAM) con l’utilizzo di aeromobili aventi capacità di decollo e atterraggio verticali, chiamati VCA (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft). La mobilità area innovativa si definisce come mobilità aerea sicura, protetta e sostenibile dei passeggeri e delle merci abilitata dalle tecnologie di nuova generazione integrate in un sistema di trasporto multi-modale. Nell’ambito della mobilità area innovativa rientrano i concetti di mobilità urbana con l’utilizzo dei così detti “air taxi” elettrici.

La bozza di Regolamento ENAC ha lo scopo di disciplinare:

  • progettazione delle strutture di spazio aereo denominate “corridoi VCA” e dei relativi servizi, nello spazio aereo nazionale;
  • la navigazione degli aeromobili VCA con pilota a bordo, prevalentemente con propulsione elettrica (eVTOL);
  • la costruzione e l’esercizio dei vertiporti dedicati alla mobilità aerea innovativa.

La bozza prevede che, ad eccezione nel caso di dirottamento per necessità di contingenza, le operazioni di volo con VCA in aeree congestionate o in spazi aerei controllati potranno essere svolte esclusivamente all’interno di specifici corridoi VCA. I corridoi VCA saranno zone regolamentate istituite per contenere le traiettorie VCA poste a protezione delle operazioni VCA. Quando attive saranno considerate RMZ (Radio Mandatory Zone) e TMZ (Transponder Mandatory Zone). Un volo effettuato all’interno di un corridoio di volo VCA dovrà mantenere l’ascolto delle comunicazioni vocali bordo-terra sulla appropriata frequenza e, se previsto, stabilire le comunicazioni bilaterali con l’ente ATS. Negli orari di attivazione dei corridoi VCA potranno attraversare o entrare solo i VCA autorizzati. Altri aeromobili potranno entrare o attraversare i corridoi VCA solo dopo aver ricevuto conferma dall’ente ATS responsabile che non sono in corso operazioni con VCA.

Le operazioni di volo con VCA saranno consentite esclusivamente attraverso vertiporti certificati. Il volo al di fuori dei corridoi VCA in spazi aerei controllati o aree congestionate sarà consentito secondo le regole VFR solo per continuare il volo originario in direzione del vertiporto di destinazione oppure intraprendere un volo di trasferimento (ferry flight) con a bordo il solo equipaggio di volo. In spazi aerei non controllati e in aree non congestionate il volo è ammesso secondo le regole del volo VFR.

Il Regolamento definisce anche i vertiporti adeguati alle operazioni, le norme per il Gestore e le procedure autorizzative. Un aeroporto o eliporto compatibile per le dimensioni e le traiettorie per atterraggio e decollo del VCA può essere considerato come vertiporto adeguato alle operazioni del VCA.

Un vertiporto dovrà essere dotato di:

  • Final Approach and take–off (FATO) area e la correlata Safety Area;
  • Touchdown and lift-off (TLOF) area;
  • Aiuti Visivi;
  • Opere o impianti previsti dalle vigenti norme di prevenzione e protezione incendi ove applicabile.

EASA ha pubblicato le linee guida “Prototype Technical Design Specifications for Vertiports“.

Il Gestore del vertiporto, in sede di domanda di certificazione, darà evidenza degli accordi in essere con l’aeronautical information services (AIS) provider al fine di fornire le informazioni aeronautiche aggiornate.

La bozza di Regolamento riporta anche all’allegato 1 un caso d’uso Air Taxi Fiumicino-Roma con la possibile relativa area del corridoio VCA.

Vedi su enac.gov.it