È necessario comunicare l’autonomia, la durata del volo e il nome del comandante nell’apertura di un piano di volo abbreviato? La normativa non lo prevede.
Il piano di volo abbreviato è stato introdotto allo scopo di semplificare il soddisfacimento dell’obbligo di presentazione di un piano di volo previsto dalle Regole dell’Aria europee (SERA). Può essere presentato in frequenza prima di operare parte di un volo VFR con l’assistenza del servizio di controllo del traffico aereo e il suo contenuto è:
- identificativo dell’aeromobile;
- tipo dell’aeromobile;
- punto e livello di entrata (o aeroporto di partenza in caso di porzione di volo che comprende il decollo, o area di attività per operazioni all’interno di un unico CTR o ATZ);
- punto e livello di uscita (o aeroporto di destinazione nel caso di porzione di volo che comprende l’atterraggio);
- eventuale punto e livello di uscita dallo spazio aereo controllato successivo (o aeroporto di destinazione nel caso di porzione di volo che comprende l’atterraggio);
- numero di persone a bordo.
L’autonomia e la durata del volo erano richiesti per un piano di volo ridotto, che esisteva prima dell’entrata in vigore del SERA. Attualmente il piano di volo ridotto non è più previsto e la sua “evoluzione” è il piano di volo abbreviato. Come si evince dal contenuto previsto dalle Regole dell’Aria Italia (RAIT.4005), per un piano di volo abbreviato l’autonomia, la durata del volo e il nome comandante non fanno parte delle informazioni obbligatorie. Nel caso di solo attraversamento di uno spazio aereo controllato non è necessario comunicare neanche l’aeroporto di partenza e arrivo se sono fuori da tale spazio aereo (e da quello successivo).
Immaginando una possibile fraseologia per dei circuiti di traffico:
- [P] “I-ABCD richiede piano di volo abbreviato”;
- [A] “I-ABCD, pronti a copiare”;
- [P] “I-ABCD, P28A 3 persone a bordo, volo Bari-Bari per circuiti di traffico”.
Rif. AIP Italia ENR 1.10