

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione Europea stabilisce i requisiti per i sistemi utilizzati per la fornitura di dati di sorveglianza degli aeromobili, nell’ottica di un continuo progresso dell’efficienza della rete europea di gestione del traffico aereo (European Air Traffic Management Network EATMN).
Dal 7 dicembre 2020, gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano voli GAT seguendo le regole del volo strumentale IFR, dovranno essere equipaggiati con una capacità minima del transponder modalità S con ADS-B. Più specificatamente, gli aeromobili ad ala fissa dovranno essere equipaggiati anche con un sistema in grado di trasmettere informazioni di volo come: altitudine selezionata sull’interfaccia MCP/FCU, GS, IAS o numero di Mach, rateo di salita, rotta magnetica e vera.
Sono esenti gli aeromobili impegnati in voli per essere sottoposti a manutenzione, voli per l’esportazione oppure per gli aeromobili il cui termine delle loro operazioni è previsto entro il 31 ottobre 2025. Gli operatori di aeromobili civili o di Stato, non equipaggiati con tali specifiche, dovranno includere gli indicatori SUR/EUADSBX o SUR/EUEHSX o SUR/EUELSX o una combinazione di essi nella casella 18 del piano di volo.
Il regolamento europeo in oggetto, nelle proprie parti d’interesse, si applica anche ai fornitori di servizi del traffico aereo che prestano servizi di controllo del traffico aereo sulla base di dati di sorveglianza. Grazie ai progressi tecnologici degli equipaggiamenti di bordo e delle infrastrutture di terra, in Italia le informazioni di volo trasmesse da un aeromobile (es. altitudine selezionata), sono visualizzabili negli schermi utilizzati dai controllori del traffico aereo grazie a una così detta label integrata. Questo permette di evitare quelle situazioni di misunderstanding in cui pilota e controllore potrebbero generare situazioni di pericolo a seguito di mancato hearback ed errato readback con le istruzioni di quota, velocità o prue assegnate.
A6996/20 NOTAMR A6992/20
Q) LIXX/QCBXX/IV/BO/E/000/999/4339N01139E999
A) LIBB LIMM LIRR B) 2011041327 C) PERM
E) REF AIP ENR 1.6 ADD PARA 5 AND 5.1 AS FLW
5 SPECIFIC PROVISION FOR THE USE OF ADS-B.
5.1 WITH REFERENCE TO THE REGULATION (UE) 1207/2011 FROM 7 DECEMBER
2020 STATE AIRCRAFT NOT TRASMITTING ADS-B FOR TECHNICAL OR
OPERATIONAL REASONS WILL BE ACCOMMODATED BY ITALIAN AIR NAVIGATION
SERVICE PROVIDERS THROUGH TRADITIONAL SURVEILLANCE METHODS SUCH
MODE A/C/S.
THE FLIGHT PLAN SHALL INCLUDE IN ITEM 18 THE INDICATORS SUR/EUADSBX,
SUR/EUEHSX, SUR/EUELSX OR A COMBINATION THEREOF